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5. LAVORATORI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE INVALIDANTI

5.1 Diritti

Il lavoratore con patologia oncologica con ridotta capacità lavorativa anche per gli effetti invalidanti legati alle terapie ha diritto:

5.2 Congedi e permessi

In base all’articolo 7 del decreto legislativo 119/2011, in caso di invalidità civile riconosciuta superiore al 50% il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo retribuito per le cure mediche inerenti all’invalidità della durata massima di 30 giorni per anno solare, fruibile anche in maniera frazionata.
In caso di -stato di handicap in situazione di gravità- riconosciuto dall’apposita commissione, il lavoratore per l’articolo 33 commi 2 e 3 della legge 104/1992 ha diritto mediante domanda all’INPS:

5.3 Familiari di malato oncologico

I familiari di paziente oncologico in situazione di gravità hanno diritto:

PATOLOGIE ONCOLOGICHE O CRONICO-DEGENERATIVE e PART TIME

In base al DLgs 81/2015 articolo 8 comma 3 i lavoratori sia del pubblico impiego che del privato affetti da patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative hanno il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time e su richiesta possono ritornare al rapporto a tempo pieno.
Tale diritto è riservato solo al lavoratore e non ai familiari anche se necessitanti di assistenza continua, avendo il lavoratore solo una priorità nella eventuale trasformazione del contratto a tempo parziale.