MANCANZA DI CONSENSO STATO DI NECESSITA'

Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso, il medico dovrà assumersi in prima persona ogni responsabilità, e, qualora decidesse di intervenire, non sarà punibile:

  • ovvero purché emerga il proprio obbligo di attivarsi.

 

Quella del medico è una professione di “pubblica necessità” ed è per questo che questa attività non ha bisogno, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata quale il consenso del paziente al trattamento che escluda l’antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le regole.
L’assenza di consenso, in mancanza di esplicito rifiuto, quando l’intervento ha prodotto un beneficio per la salute del paziente non fa incorrere il medico in responsabilità penali.
Cassazione Penale Sezioni Unite, 18/12/2008 - 21/01/2009, n. 2437

Dalla posizione di garanzia del medico discende l'obbligo di procedere alle cure necessarie al paziente ogniqualvolta vi sia una situazione di pericolo per la sua integrità fisica
L'omesso consenso del paziente non necessariamente comporta la responsabilità penale del sanitario per lesioni personali o violenza privata (art. 610 c.p.: quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”).
Infatti, se l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, ha comportato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente e si è quindi concluso con esito fausto, il medico non può essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.

Cassazione sezione IV Penale, 18 aprile 2018, n. 31628


EMERGENZA TERAPEUTICA

Si intende per emergenza terapeutica, una situazione clinica a fronte della quale la mancata esecuzione di un determinato intervento terapeutico provocherebbe la morte del paziente o un significativo aggravarsi delle sue condizioni.

 

 

CODICE DI DENTOLOGIA MEDICA

Art. 36 Assistenza d' urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l' assistenza indispensabile. 

in precedenza

Art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza
Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.