Cass. Civ., sez. III, 8/07/1994, n. 6464
La disposizione dell’art. 2236 del CC, che nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Pertanto il medico risponde dei danni conseguenti alla violazione, per negligenza, del dovere di informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento chirurgico, al quale egli è tenuto in ogni caso, e in special modo in quello di interruzione volontaria della gravidanza, in cui il diritto della paziente all’informazione è espressamente sancito dall’art. 14 della legge n. 194/1978 (il medico ospedaliero non aveva informato la paziente, sottoposta a intervento abortivo, del possibile esito negativo dell’intervento e della conseguente necessità di un controllo istologico per l’accertamento di tale esito, determinando il disinteresse della paziente che solo quando l’intervento abortivo non poteva essere più ripetuto si è accorta dell’insuccesso e si è trovata nella necessità di portare a termine la gravidanza indesiderata).
.