Attuale
Il consenso deve essere persistente al momento dell’atto medico.
La condotta di corretta informazione sul trattamento sanitario, specie quando è ad alto rischio, non appartiene ad un momento prodromico esterno al contratto, ma è condotta interna al cd. "contatto medico sanitario" ed è elemento strutturale interno al rapporto giuridico che determina il consenso al trattamento sanitario. Cass. civ. Sez. III, 19-10-2006, n. 22390 |