7. PRIMO CONSENSO INFORMATO

Il primo "informed consent" risale al 1914 negli Stati Uniti (caso Schloendorf), giudice Cardozo:

un chirurgo, avendo eseguito un'operazione senza il consenso del paziente, è stato ritenuto colpevole nel suo comportamento dalla Giustizia USA per aver commesso una violenza personale in base al principio che "ogni essere umano adulto e capace ha il diritto di determinare cosa debba essere fatto col suo corpo ed un chirurgo che effettua un intervento, senza il consenso del suo paziente, commette un'aggressione per la quale egli è perseguibile per danni".

 

In Italia, la prima sentenza con riferimento al mancato consenso del paziente ad un atto diagnostico-terapeutico fu pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano alla fine degli anni Trenta (18 Aprile 1939), quando il diritto alla salute veniva preso in considerazione come strumento di tutela della salute pubblica e non come diritto individuale della persona.

 

Abbiamo poi una sentenza della Cassazione del 1967:

"...fuori dei casi di intervento necessario ed urgente, il medico nell'esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo di vita o l'incolumità fisica..."

Cassazione Sez. 3 - 25 Luglio 1967

cui seguì la ben nota sentenza della Corte di Assise di Firenze:

"...il chirurgo che, in assenza di urgenza e necessità terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento o di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontario, essendo irrilevante la finalitàpur sempre curativa della sua condotta..."

Corte di Appello di Firenze - 1991