6. UNA DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO
Il
consenso informato in medicina è l'accettazione che il paziente esprime
a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari,
dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici,
gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza
di valide alternative terapeutiche.
Il contenuto della volontà può essere negativo. L'informazione
costituisce una parte essenziale del progetto terapeutico, dovendo esistere
anche a prescindere dalla finalità di ottenere il consenso. Nel caso
in cui il paziente sia incapace di intendere e volere,l'espressione del
consenso non è necessaria, purché si tratti di trattamenti
dai quali dipenda la salvaguardia della vita o che, se rinviati o non eseguiti,
cagionerebbero un danno irreversibile. L'obbligo del consenso informato
è sancito dalla Costituzione, da varie norme, dal codice deontologico
medico.
Attenzione a non confondere il consenso informato all'atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezza (privacy).