10. IL CONSENSO INFORMATO NELLA TUTELA ASSICURATIVA

 

Alcune compagnie di assicurazione inizialmente hanno introdotto normative in merito al consenso informato:

 

COMPAGNIA A

Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall'acquisizione di tale consenso.
In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500 ed un massimo di scoperto
di € 25.000.

 

COMPAGNIA B

L'Assicurazione non vale:
……. per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato …………..

 

COMPAGNIA C

Mancata acquisizione del consenso informato
Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche, a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale al paziente risarcibile ai sensi di polizza, l'assicurazione è prestata, a parziale deroga delL'art. 20 lettera m), con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00.

 

COMPAGNIA D

L'Assicurazione non vale per:
……. danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato. ….....

MOLTE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Attualmente molte compagnie assicurative condizionano il risarcimento alla acquisizione di un -consenso validato giuridicamente-.

Dunque nello stipulare una polizza assicurativa RC professionale porre molta attenzione con accurata lettura delle varie esclusioni alla copertura degli indennizzi. Attenzione anche se c’è la copertura per le spese legali nel penale.

Inoltre sarebbe opportuna la previsione e la copertura nei vari gradi di giudizio di tutte le spese e gli eventuali risarcimenti anche per consenso informato viziato da mancata o incompleta informazione da parte del sanitario con conseguente danno alla salute e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé stesso.

Va tenuto presente che viene data sempre più importanza anche all’essere in regola coll’aggiornamento ECM.
Col triennio 2023/2025 le Assicurazioni potranno non coprire la responsabilità professionale dei sanitari che non raggiungano il 70% dei crediti del fabbisogno triennale. 

Articolo 38 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” del Decreto legge 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021

                     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla  missione  6  del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento  e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e  manageriali  del personale del sistema sanitario, a decorrere dal  triennio  formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata  all'assolvimento in misura non  inferiore  al  70  per  cento  dell'obbligo  formativo individuale dell'ultimo  triennio  utile  in  materia  di  formazione continua in medicina.