Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Pensione di invalidità
(Artt. 20, 21 e 22)
Requisiti
- Inabilità assoluta e permanente all’esercizio dell’attività professionale, accertata dall’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, commissione. Detta commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.
– Il Presidente dell’Enpam, o un componente dell’Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione Medica Provinciale, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita presso la sede dell’Ente, sullo stato di inabilità dell’iscritto. La Commissione centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari della Fondazione.
- Età inferiore ai 65 anni.
– “Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo.
– “Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
Decorrenza
- Dal mese successivo alla cessazione di ogni attività professionale.
– Dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione.
Determinazione della Prestazione
- E’ costituita dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.
– “Quota A”: si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni.
– “Quota B”: come per la pensione ordinaria, aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65° anno di età, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.
Note
L’iscritto alla “Quota B” che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.
- L’Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità. In caso di ripresa dell’attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.
– Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M., aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l’anno 2011, ad € 14.088,69.