Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Pensione ordinaria di vecchiaia e pensione supplementare
(Artt. 9, 18 e 19)
Requisiti
- Compimento del 65° anno di età.
– In caso di costanza di iscrizione al Fondo:
– 5 anni di contribuzione effettiva.
– In caso di cancellazione:
– 15 anni di anzianità contributiva utile.
E’ tuttavia possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento del 70° anno di età, ove l’iscritto si avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A” del Fondo anche dopo il compimento del 65° anno di età.
Decorrenza
- Dal mese successivo al compimento del 65° anno di età.
– Agli iscritti che contribuiscono al Fondo della Libera professione dopo il 65° anno di età, spetta un supplemento di pensione, che viene liquidato d’ufficio dall’Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.
Determinazione della Prestazione
- La pensione è costituita dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.
- La pensione di “Quota A” si determina applicando al reddito medio annuo virtuale (pari a 8 volte il contributo annuo) la somma delle aliquote relative a ciascun anno di contribuzione, attribuendo:
– l’1,10% per gli anni sino al 31 dicembre 1997;
– l’1,75% dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
– l’1,50% dal 1° agosto 2006.
- La pensione di “Quota B” si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito sulla base dei contributi versati in misura intera del 12,50% ovvero ridotta del 2%) aliquote di rendimento pari:
– all’1,75% per ogni anno di contribuzione al 12,50%;
– allo 0,28% per ogni anno di contribuzione al 2%.
– Per i redditi eccedenti il limite di € 53.453,27, la relativa quota di pensione è calcolata applicando alla media dei redditi ulteriori l’aliquota dello 0,07% per ogni anno di contribuzione.
Note
Per la “Quota A”, la rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo delle prestazioni, è pari al 75% dell’indice ISTAT, calcolato sino alla seconda cifra decimale.
Per la “Quota B”, la rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo delle prestazioni, è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997, al 75% di tale indice per gli anni successivi al 1997.