Fondo di Previdenza Generale – Contributi
Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione
Riscatto di allineamento
(Art. 10, commi 8, 9 e 10)
Requisiti
- Possono chiedere di effettuare tale riscatto gli iscritti che:
– contribuiscano in misura intera;
– non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
– abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
– abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
– siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;
– abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda.
– Gli iscritti ultra 65enni, che non si siano avvalsi della facoltà di proseguire nella contribuzione alla gestione di “Quota A” successivamente a tale età, possono presentare domanda una sola volta. Il relativo onere deve essere corrisposto entro il compimento del 70° anno di età.
Ammontare del contributo
Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all’età ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L’importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
Modalità di versamento
- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
– Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una maggiorazione pari all’interesse legale pro tempore vigente in ragione d’anno (1,50% dall’1.1.2011).
Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.
– Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
Note
- Con tale forma di riscatto si allineano uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda.
– L’allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con aliquota ridotta, previo passaggio obbligatorio alla contribuzione nella misura del 12,50%.
– Nei casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza è stato introdotto un tetto al beneficio massimo conseguibile, nella misura massima dell’importo pari a quattro volte l’ammontare del trattamento pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta. In specie, il pagamento dell’onere contributivo effettuato mediante trattenuta del 20% sulla prestazione in godimento deve avvenire entro e non oltre la data di compimento del 70° anno di età per gli invalidi e del 75° anno di età per i superstiti. Viene, peraltro, fatta salva la facoltà per gli interessati di conseguire un incremento superiore al tetto massimo sopra indicato purché l’onere contributivo eccedente ad esso correlato sia versato in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di riscatto o dalla comunicazione dell’onere residuo.