Fondo di Previdenza Generale – Contributi
Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione
Laurea e specializzazione – Precontributivo – Servizio militare o civile
(Art. 10)
Requisiti
– Età inferiore a 65 anni;
– essere iscritto all’Albo professionale;
– anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l’anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;
– non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
– non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;
– non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
– per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;
– essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.
Periodi oggetto di Riscatto
- Possono essere riscattati:
– gli anni relativi al corso legale di laurea ed ai titoli di specializzazione, fino ad un massimo di 10. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;
– gli anni di attività libero professionale svolta in epoca antecedente l’inizio della contribuzione, fino ad un massimo di 10;
– i periodo di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo.
Ammontare del contributo
E’ di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all’età ed all’anzianità contributiva del professionista alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90).
Modalità di versamento
- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
– Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il compimento del 65° anno di età) con una maggiorazione pari all’interesse legale pro tempore vigente in ragione d’anno (1,50% dall’1.1.2011).
– Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
– Nei casi di invalidità permanente o decesso intervenuti prima del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.
Note
- I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF (D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47).
- Si evidenzia che le disposizioni recate dalla Legge 247/2007, in tema di riscatto degli anni di laurea, non esplicano effetti nei confronti degli iscritti Enpam.
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