Fondo di Previdenza Generale – Contributi
Contributi di riscatto “Quota A”
Riscatto di allineamento
(Art. 3, comma 3; art. 10, commi 2, 5 e 6)
Requisiti
Gli iscritti di qualunque età che contribuiscono nella misura intera possono chiedere di effettuare il riscatto di allineamento per gli anni di attività nei quali i relativi versamenti risultano di importo inferiore al contributo previsto per gli ultraquarantenni.
Tali iscritti devono aver maturato una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni.
Ammontare del contributo
Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all’età ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L’importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
Modalità di versamento
- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
– Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una maggiorazione pari all’interesse legale pro tempore vigente in ragione d’anno (1,50% dall’1.1.2011).
Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.
Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
Note
- I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).
– In caso di invalidità o decesso prima del completamento del versamento rateale, il riscatto per l’allineamento dei contributi viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.
– Qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto:
– in caso di decesso dell’iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione;
– l’iscritto riconosciuto invalido può rinunciare al riscatto medesimo, entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda di invalidità.