Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per invalidità temporanea
Fondo degli Specialisti Esterni

(Norme attuative dell’art. 14)

Requisiti

- Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività professionale.

- Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..

- Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

- Spetta a partire dal 31° giorno dell’insorgenza dello stato di inabilità e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi.

Determinazione della Prestazione

- Medici della branca a visita:
– indennità giornaliera pari a 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l’anno che comprende il periodo di invalidità assistita.

- Medici della branca a prestazione:
– indennità giornaliera pari a 1/43 del medesimo contributo come sopra indicato.

Qualora nel biennio di riferimento vi siano periodi di invalidità assistiti, l’indennità subisce un incremento pari al 6% del suo importo per ogni mese di inabilità.
– Per entrambe le categorie, l’indennità non può superare € 129,11 al giorno.

Note

Dopo la ripresa dell’attività l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni.

Tuttavia il nuovo periodo di carenza si applica solo quando fra gli episodi di malattia sono trascorsi oltre sei mesi di attività lavorativa.

La misura dell’indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

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