Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni
Indennità per invalidità temporanea
Fondo degli Specialisti Ambulatoriali
(Norme attuative dell’art. 14)
Requisiti
- Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività professionale.
- Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..
- Età inferiore a 70 anni.
Decorrenza
- Spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi (il periodo precedente è retribuito dal S.S.N.).
- Non può comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi, nell’arco degli ultimi 30 mesi.
Determinazione della Prestazione
L’indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile, limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione E.N.P.A.M., nelle seguenti misure:
– 1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal Servizio Sanitario Nazionale (periodo pari a 90 gg. a partire dal 181° giorno di assenza);
– 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali l’accordo Collettivo prevede la conservazione dell’incarico senza assegni.
Note
La misura dell’indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.
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