Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni
Pensione indiretta ai superstiti
(Art. 8, comma 4; artt. 11 e 12)
Requisiti
- Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo.
Sono considerati superstiti:
- il coniuge;
– i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte dell’apposita Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri.
Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti:
– i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso;
– in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.
Decorrenza
- Dal mese successivo al decesso.
Determinazione della Prestazione
E’ un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.
– Aliquote più frequenti:
– solo il coniuge 70%;
– coniuge + 1 figlio 60% + 20%;
– coniuge + 2 o più figli 60% + 40%;
– solo un figlio 80%;
– due figli 90%;
– tre o più figli 100%.
Note
In caso di decesso dopo la cessazione del rapporto e prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso. Qualora non sussista il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta la restituzione dei contributi con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.
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