Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione di invalidità

(Art. 8, comma 3; art. 10)

Requisiti

-  Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all’iscritto che prima della cessazione del rapporto professionale e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività.

- Detto trattamento spetta, altresì, ai convenzionati già cessati dall’attività professionale che divengano inabili prima del compimento del 65° anno di età.

- L’inabilità assoluta e permanente deve essere accertata dall’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, commissione che può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.

- Il Presidente dell’Enpam, o un componente dell’Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica provinciale, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita presso la sede dell’Ente, sullo stato di inabilità dell’iscritto. La Commissione centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari della Fondazione.

Decorrenza

- Dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il S.S.N, ovvero dal mese successivo alla domanda, se posteriore.

Determinazione della Prestazione

- E’ una pensione pari al trattamento ordinario maturato dall’iscritto all’atto del riconoscimento dell’invalidità assoluta e permanente, senza l’applicazione dei coefficienti di riduzione per età, e con la maggiorazione dell’anzianità contributiva di un numero di anni pari a quelli mancanti al 65°, con un massimo di 10.

- Ai convenzionati già cessati dal rapporto professionale spetta, invece, un trattamento ordinario calcolato senza l’applicazione del coefficiente di riduzione collegato all’età e senza la maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 10.

Note

- Non è consentita la conversione di parte della pensione in un’indennità in capitale.
L’Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell’attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.
– Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza E.N.P.A.M. aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l’anno 2011, ad € 14.088,69.

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