Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni
Trattamento ordinario in capitale
(Art. 9)
Determinazione della prestazione
Il trattamento ordinario in capitale, é dato dalla conversione in indennità di una quota pari, nel massimo, al 15% della pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata, moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del medico al momento del raggiungimento dei requisiti.
Note
La conversione in capitale di parte della pensione è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione pari o superiore al doppio del minimo INPS. In caso contrario, dovrà essere comunque garantito detto minimo pensionistico.
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