Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di anzianità

(Art. 7 )

Requisiti

- Cessazione dal rapporto professionale.
– 40 anni di contribuzione senza limiti di età ovvero 58 anni di età congiunti a 35 anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta) e 30 anni di anzianità di laurea.
– Per i professionisti transitati alla dipendenza, 40 anni di anzianità contributiva ovvero raggiungimento delle cosiddette quote, costituite dalla somma dei requisiti anagrafici e contributivi, indicate nell’allegata tabella in calce al vademecum.

Decorrenza

- Le scadenze temporali di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i liberi professionisti sono previste dall’art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vedi tabella allegata).
– Ai professionisti transitati alla dipendenza, si applicano le finestre di accesso al trattamento di anzianità indicate nei relativi prospetti in calce al presente vademecum.

Determinazione della prestazione

- Per tutti i Fondi:
– La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia;
– la misura della pensione viene determinata applicando alla base retributiva la percentuale di pensione, decurtata del coefficiente di riduzione relativo all’età del medico alla decorrenza del trattamento.

Note

- Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso tutti i Fondi Speciali di previdenza nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella già coperta da contribuzione.

- Per il solo Fondo dei Medici di Medicina Generale, ai fini del computo dell’anzianità contributiva, vengono considerati anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.

- Le pensioni erogate vengono indicizzate nella stessa misura prevista per i trattamenti di vecchiaia.

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