Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia

(Art. 7)

Requisiti

- Cessazione del rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N. dopo il compimento del 65° anno di età.
In caso di cessazione della attività prima di tale data, l’iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico al compimento del 65° anno di età.

Determinazione della prestazione

- Fondo dei Medici di Medicina Generale:
Si ricava il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l’aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell’indice ISTAT; la somma di tali redditi, divisa per gli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, effettiva, ricongiunta e riscattata.

- Fondo degli Specialisti Ambulatoriali:
Si ricava il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l’aliquota contributiva corrispondente. Si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo. Detto risultato si moltiplica per l’aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l’attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta.

- Fondo degli Specialisti Esterni:
Si ricava il reddito medio annuo relativo a ciascun anno di contribuzione, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell’indice ISTAT fino ad € 38.734,27; l’importo eccedente tale soglia, nella misura del 75%. La somma di tali redditi, divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Aliquote di rendimento

- Fondo dei Medici di Medicina Generale:
– 1,50%, a partire dall’1.1.2004, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
– 1,456%, tra l’1.1.1999 ed il 31.12.2003, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
– 1,40%, tra il 1.1.1995 ed il 31.12.1998, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
– 2,25%, tra il 1.1.1984 ed il 31.12.1994, di contribuzione effettiva e ricongiunta;
– l’1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1983, di contribuzione effettiva e ricongiunta;
– l’1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1994, di contribuzione riscattata.

- Fondo degli Specialisti Ambulatoriali:
– 2,25% della retribuzione media oraria degli ultimi 60 mesi, rapportata alla media oraria di tutta l’attività.

- Fondo Medici di Medicina Generale e Fondo degli Specialisti Ambulatoriali per i professionisti transitati al rapporto d’impiego:
– 2,90% a decorrere dalla data di passaggio alla dipendenza.

- Fondo degli Specialisti Esterni:
– 2,25% a decorrere dall’1.4.1988 per la branca a visita;
– 1,225% a decorrere dall’1.4.1988 per la branca a prestazione;
– 1,225% per entrambe le branche con riferimento ai pregressi periodi professionali.

- Per tutti i Fondi:
Con decorrenza dal 1.8.2006, eliminazione dei coefficienti di maggiorazione per gli ultrasessantacinquenni ed applicazione del coefficiente di rendimento annuo pro-tempore vigente in misura doppia, nei casi di pensionamento ad una età superiore a sessantacinque anni e fino a settanta anni, fatto salvo il principio dei diritti acquisiti dagli ultrasessantacinquenni al momento dell’entrata in vigore delle modifiche.

Note

- La pensione decorre dal mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti, ovvero dalla data di cessazione del rapporto professionale con il S.S.N., se posteriore.
– Ai professionisti transitati alla dipendenza, si applicano le finestre di accesso al trattamento di vecchiaia indicate nei relativi prospetti in calce al presente vademecum.
– L’importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici mensilità.
– Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dai Fondi Speciali di previdenza sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:
– al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari, per l’anno 2011, ad € 23.970,44;
– al 50% dell’indice ISTAT, oltre detto limite.
– L’istituto dell’acconto è stato soppresso dall’1.1.1998.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »