Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Contributi di riscatto

(Art. 3)

Requisiti

- Età inferiore a 65 anni;
– Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti);
– Anzianità contributiva di almeno 10 anni;
– Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
– Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
– Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Periodi oggetto di Riscatto

- Possono essere riscattati:
– fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o di specializzazione e/o di formazione in medicina generale, necessari per svolgere l’attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.;
– possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A”;
– fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
– per gli iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale, i periodi successivi alla data d’iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi della libertà personale, nonché i periodi contributivi oggetto di restituzione.

Ammontare del contributo

E’ di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del professionista ed alla anzianità contributiva maturata alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90).
I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

Modalità di versamento

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
– Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro i 65 anni) con una maggiorazione pari all’interesse legale pro tempore vigente in ragione d’anno (1,50% dall’1.1.2011).
Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati.
Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
– Nei casi di invalidità permanente o decesso intervenuti prima del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.

Note

- Si evidenzia che le disposizioni recate dalla Legge 247/2007, in tema di riscatto degli anni di laurea, non esplicano effetti nei confronti degli iscritti Enpam.

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