Fondo di Previdenza Generale
Rivalutazione delle pensioni e modalità di erogazione
(Art. 26, comma 1; art. 29, comma 3)
Rivalutazione
- Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dal Fondo di Previdenza Generale sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:
– al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari, per l’anno 2011, ad € 23.970,44;
– al 50% dell’indice ISTAT, oltre detto limite.