Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti
(L. 15 aprile 1985, n. 140; L. 29 dicembre 1988, n. 544)
Requisiti
Godimento del trattamento pensionistico a carico del Fondo di Previdenza Generale quale sanitario o superstite di sanitario.
Appartenenza alle categorie aventi diritto per beneficio di legge.
Decorrenza
Dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Determinazione della Prestazione
€ 15,49 mensili (per i superstiti l’importo è commisurato all’aliquota di competenza).
La maggiorazione è soggetta, come la pensione del Fondo Generale, all’adeguamento al costo della vita, con una rivalutazione annua pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Note
Il beneficio spetta su un solo trattamento pensionistico.
Gli importi di specie sono a carico dello Stato che, con specifiche modalità, ristora l’Ente dell’onere sostenuto a titolo di anticipazione.