FONDI SPECIALI
Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Integrazione al trattamento minimo INPS
(L. 29 dicembre 1988, n. 544)
Requisiti
- Pensione E.N.P.A.M. lorda inferiore al trattamento minimo INPS, pari, per l’anno 2011, ad € 506,38 mensili.
Al fine della verifica del non superamento di tale limite viene calcolata anche la quota teorica di pensione corrispondente alle indennità in capitale già percepite a carico dei Fondi Speciali.
Se il pensionato non è coniugato: altri redditi lordi del pensionato inferiori a due volte l’importo annuo della pensione minima Inps.
Se il pensionato è coniugato: altri redditi lordi del pensionato cumulati con quelli del coniuge inferiori a quattro volte l’importo annuo della pensione minima Inps.
Decorrenza
- Dal mese successivo a quello della domanda.
Determinazione della Prestazione
L’integrazione è pari, di norma, alla differenza fra il minimo INPS e la pensione erogata dall’E.N.P.A.M..
Note
L’integrazione, in presenza di requisiti prescritti, compete, pro quota, anche ai superstiti.
Sono esclusi dal computo del reddito:
– i redditi esenti IRPEF;
– il reddito della casa di abitazione;
– l’importo della pensione da integrare.