Vademecum della Previdenza ENPAM

FONDI SPECIALI
Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Integrazione al trattamento minimo INPS

(L. 29 dicembre 1988, n. 544)

Requisiti

- Pensione E.N.P.A.M. lorda inferiore al trattamento minimo INPS, pari, per l’anno 2011, ad € 506,38 mensili.
Al fine della verifica del non superamento di tale limite viene calcolata anche la quota teorica di pensione corrispondente alle indennità in capitale già percepite a carico dei Fondi Speciali.
Se il pensionato non è coniugato: altri redditi lordi del pensionato inferiori a due volte l’importo annuo della pensione minima Inps.
Se il pensionato è coniugato: altri redditi lordi del pensionato cumulati con quelli del coniuge inferiori a quattro volte l’importo annuo della pensione minima Inps.

Decorrenza

- Dal mese successivo a quello della domanda.

Determinazione della Prestazione

L’integrazione è pari, di norma, alla differenza fra il minimo INPS e la pensione erogata dall’E.N.P.A.M..

Note

L’integrazione, in presenza di requisiti prescritti, compete, pro quota, anche ai superstiti.
Sono esclusi dal computo del reddito:
– i redditi esenti IRPEF;
– il reddito della casa di abitazione;
– l’importo della pensione da integrare.

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