Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni
Indennità di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione
(D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, modificato dalla L. 15 ottobre 2003, n. 289)
Requisiti
- Nascita di un figlio, adozione o affidamento a scopo di adozione da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all’Albo professionale.
Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino).
Decorrenza
- L’indennità copre i due mesi precedenti la data dell’evento ed i tre mesi successivi alla stessa.
– Esclusivamente in caso di adozione internazionale di minore, che abbia già compiuto i 6 anni di età e fino a 18 anni, l’indennità è riconosciuta in misura pari ai tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.
Determinazione della Prestazione
L’indennità è pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. L’indennità -come sopra determinata- non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del D.L. 1981/402, convertito con modificazioni in L. 537/1981, e non può essere superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra determinato.
Note
La copertura dell’onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale, pari ad € 45,50 annui per l’anno 2011.
Indennità di aborto
Requisiti
- Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell’aborto stesso.
Decorrenza
- L’indennità viene erogata per una sola mensilità.
Determinazione della Prestazione
E’ pari all’80% di una mensilità del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
L’indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art.1 del D.L. 1981/402, convertito con modificazioni in L. 537/1981.
Note
- In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all’iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione.
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