Vademecum della Previdenza ENPAM

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione indiretta ai superstiti

(Art. 9, comma 4; artt. 23 e 24)

Requisiti

- Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo.

Sono considerati superstiti:
– il coniuge;
– i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte dell’apposita Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri.

Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti:
– i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso;
– in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.

Decorrenza

- Dal mese successivo al decesso.

Determinazione della Prestazione

E’ un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto invalido al momento del decesso.
– Aliquote più frequenti:
– solo il coniuge: 70%;
– coniuge + 1 figlio: 60% + 20%;
– coniuge + 2 o più figli: 60% + 40%;
– solo un figlio: 80%;
– due figli: 90%;
– tre o più figli: 100%.

Note

In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso.
Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio, spetta un assegno “una tantum”, pari a due annualità della sua quota di pensione.

- La ripartizione delle quota di pensione di spettanza del coniuge divorziato, che concorra con il coniuge superstite, è effettuata dal tribunale competente.

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