Art. 7
(requisiti e misura della pensione di anzianità e di vecchiaia)
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell’iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l’importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all’iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella “A” allegata al presente Regolamento; l’aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella “A” è deliberato dal Comitato Direttivo dell’ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all’art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all’art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993;
b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all’incremento percentuale registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione; l’indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l’importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%;
c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, – e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo:
a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l’1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno;
b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988:
– l’1,225% per ogni anno – ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all’aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all’aliquota contributiva del 12%;
– il 2,25% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all’aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all’aliquota contributiva del 22%;
c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988:
– l’1,225% per ogni anno – ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni;
– il 2,25% per ogni anno – ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni.
6. Ove l’iscritto maturi i requisiti necessari per l’ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella “B/1″ allegata al Regolamento del Fondo. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “B/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Torna all'indice | « Pagina precedente Pagina successiva »