Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 6
(prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti;
d) il trattamento per invalidità temporanea.

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