Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 6
(prestazioni previdenziali)

1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:

  1. il trattamento ordinario;
  2. il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
  3. il trattamento a favore dei superstiti;
  4. il trattamento per invalidità temporanea.

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