Art. 5
(cumulo e rivalutazione delle pensioni)
1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall’ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.
2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall’Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell’incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.
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