Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 3
(contributi di riscatto)
1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.

2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l’attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.

3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell’art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.

5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite.


7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull’importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.

8. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.

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