Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 2
(entrate ed uscite del fondo)
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 1;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali;
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell’E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.

2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.

3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.

4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.

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