Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 20
(entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto di approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le disposizioni   di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 84/C del  14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo   dell’E.N.P.A.M. n° 69/C del 19 giugno 1998 e 101/C del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.


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