Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 1
(campo di applicazione)
1. Il Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri Specialisti esterni, assunto in gestione dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici              -ENPAM- a norma dell’art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n° 931 e successive modificazioni e a norma dell’art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri:
a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;
b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) indicati, ai sensi dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.

3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa  alle norme degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all’art. 48 della  Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243.

4. Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 39,   della Legge 23 agosto 2004 n. 243 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti  del Servizio Sanitario Nazionale e della sue strutture operative di una   quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai  DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

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