Art. 18
(contribuzione di precedenti regolamenti)
1. I contributi volontari versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati per il pagamento dei contributi di riscatto ai sensi dell’art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, vengono liquidati con le modalità previste per i trattamenti ordinari, di invalidità ed a superstiti; a tal fine si ricostruisce il compenso virtuale -dividendo il contributo versato in ciascun anno per l’aliquota contributiva in vigore all’epoca del versamento- e lo si computa ai fini del calcolo della retribuzione base media annua di cui all’art. 7, comma quattro, dopo averlo rivalutato a mente della lettera b) dello stesso art. 7, comma quattro.