Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 17
(presentazione delle domande / decorrenza delle prestazioni / ricorsi amministrativi)
1. Per l’ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall’Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal  1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l’attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive.   Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del  rapporto  professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.

4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell’iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall’iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all’art. 5.

5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati. In caso di decesso del pensionato, spetta al coniuge superstite o in mancanza ai figli, la quota di pensione relativa all’intero mese in cui è avvenuto il decesso. In assenza dei soggetti sopra indicati, il rateo è devoluto a favore degli eredi dell’iscritto secondo le norme vigenti in materia di successione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, in caso di liquidazione di prestazioni a conguaglio a qualsiasi titolo maturate e non riscosse dall’iscritto

6. Contro i provvedimenti assunti dall’Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »