Art. 14
(inabilità temporanea)
1. All’iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale e sospenda l’attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell’erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L’ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più’ convenienti l’esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. In caso di decesso dell’iscritto, intervenuto dopo la presentazione della domanda di prestazioni per inabilità temporanea, l’indennità maturata e non riscossa dal sanitario compete al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi dell’iscritto, secondo le norme di legge vigenti in materia di successione.