Art. 13
(pensione di reversibilità)
1. Ai superstiti dell’iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 – secondo comma – e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell’iscritto all’atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all’iscritto medesimo sotto forma di indennità.
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