Regolamento del Fondo degli Specialisti Esterni

Art. 9
(indennità in capitale)
1. L’iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

2. Per il calcolo di tale indennità si determina l’importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l’indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella “C/1” allegata al presente Regolamento e relativo all’età raggiunta dall’iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.

3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l’iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

4. La quota di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all’iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM.

5. La disposizione di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano per l’iscritto che dimostri di possedere redditi da pensioni a carico di altri Enti, superiori due volte l’ammontare del trattamento minimo.

6. Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all’Ente in data successiva al decesso dell’iscritto.

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