Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Art. 8
(restituzione dei contributi / cessazioni anticipate / ripresa attività)
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all’iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età. La suddetta decurtazione non si applica ai versamenti ad aliquota modulare.
2. All’iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, calcolata tenendo conto anche di quanto disposto nel comma 5 del presente articolo, spetta, all’atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti ed odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento  del 65° anno, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7, senza le riduzioni previste al comma 9 del medesimo articolo.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto già cessato dal rapporto professionale e con almeno cinque anni di anzianità contributiva al Fondo, spettano ai superstiti dell’iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il sanitario ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza le riduzioni previste al comma 9 del suddetto articolo. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l’iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l’attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l’iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3.     I periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi trattamenti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente Regolamento, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione; tale riscatto, a parziale deroga dei requisiti di cui al comma 5 del citato art. 3, è consentito anche all’iscritto che sia in possesso di una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto. Qualora l’attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l’iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo, che verrà calcolata senza l’abbattimento della quota pari   al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di compimento   del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell’attività, se posteriore. In caso di decesso dell’iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.
6. Non si dà luogo alla erogazione dell’indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.

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