Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Art. 7
(requisiti e misura della pensione di anzianità e di vecchiaia)
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell’iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all’iscritto che sia cessato dal rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età, sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45  non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, ivi compresa quella conseguente al riscatto dei periodi di attività per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi, e ricongiunta, maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 5 in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi obbligatori versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella “A” allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 45;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;

c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione indicati al precedente comma 3 e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della      Legge 45/90, a partire dal 1° gennaio 2004;
b) l’1,456% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90 compresa tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2003;
c) l’1,40% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della         Legge 45/90, compresa fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
d) il 2,25% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva, e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994;
e) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione relativa ad attività effettiva e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa entro il 31 dicembre 1983;
f) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione comunque riscattata entro il 31 dicembre 1994.

6. La quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei successivi commi 7 e 8, qualora l’iscritto abbia effettuato il riscatto di cui all’art. 3, comma 9.

7. Per la determinazione della retribuzione media annua allineata si procede come segue:
a) si calcola il compenso di ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi dell’art. 3, commi 9 e seguenti, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella  tabella “A”, allegata al presente Regolamento;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale- registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione allineata al Fondo.

8. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo allineato dicui al comma 7, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata  attribuendo:
a) l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- a decorrere dal 1° gennaio 2004;
b) l’1,456% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2003;
c) l’1,40% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- compreso fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
d) il 2,25% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- compreso tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1994;
e) l’1,65% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- compreso entro il 31 dicembre 1983.

8bis. I versamenti ad aliquota modulare danno luogo ad un’ulteriore quota di pensione, determinata applicando per ciascun anno di riferimento ai compensi professionali, da essi ricostruiti ed attualizzati con le modalità previste dal precedente comma 4 lettera b), il prodotto tra l’aliquota modulare prescelta ed il coefficiente di rendimento, attribuito ai compensi ricostruiti dai contributi obbligatori, rapportato all’aliquota ordinaria. Alla quota di pensione derivante dai versamenti ad aliquota modulare non si estendono gli effetti del raddoppio delle aliquote di rendimento di cui all’ultimo periodo del comma 9 del presente articolo.

9. Ove l’iscritto maturi i requisiti necessari per l’ottenimento del trattamento ordinario ad una  età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla allegata tabella “B/1″ previsto per il mese di decorrenza della pensione. Ove l’iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui ai precedenti commi 5 e 8, relative agli anni  di contribuzione successivi al 65° anno di età e fino e non oltre il 70° anno di età corrispondenti  ad attività effettuata o allineata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.

10. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “B/1”, con riferimento all’età anagrafica raggiunta alla suddetta data.

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