Art. 3
(contributi di riscatto)
1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di 10 anni, mediante versamento dei contributi relativi. Sono altresì soggetti a riscatto i periodi, successivi alla data di iscrizione al Fondo, nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del versamento contributivo per eventi che, ai sensi degli Accordi di categoria, danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, fatta eccezione per i periodi relativi a sospensioni per sanzioni disciplinari divenute definitive ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a sentenze passate in giudicato.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea in medicina e chirurgia e quelli relativi ai corsi legali di specializzazione e di perfezionamento necessari per conseguire i titoli richiesti per svolgere l’attività professionale di cui al precedente art. 1, nonché il corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e dalla successiva normativa, secondo i rispettivi ordinamenti degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica –determinata sulla base dei contributi obbligatori– necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle allegate tabelle redatte ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si chiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali. Non può essere inoltre ammesso ai suddetti riscatti l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 9 del presente articolo.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull’importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all’art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall’iscritto, il pagamento dell’importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’importo da pagare e comunque prima dell’erogazione della pensione.
9. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva obbligatoria, l’iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l’importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
10. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 6, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
11. Il riscatto di cui al comma 9 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
12. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui al comma 4. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell’anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall’iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.
13. Al riscatto di cui al comma 9 sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età. L’onere contributivo, tuttavia, per i medici invalidi e per i superstiti dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l’ammontare dell’importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l’onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell’onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell’iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.