Art. 2
(entrate ed uscite del fondo)
1.Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici convenzionati ai sensi del medesimo art.1;
b) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1, derivanti dall’opzione dell’incremento dell’aliquota contributiva, prevista dagli Accordi Collettivi delle categorie iscritte al Fondo, di seguito denominati versamenti ad aliquota modulare;
c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3;
d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell’E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
f) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell’E.N.P.A.M. determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.