Appendice al Regolamento del Fondo di previdenza dei Medici di Medicina Generale
Art. 4
(Trattamenti per invalidità assoluta e permanente ed a favore dei superstiti)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa.