Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Appendice al Regolamento del Fondo di previdenza dei Medici di Medicina Generale

Art. 2
(Prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo agli iscritti di cui all’art. 1, della presente normativa sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti.

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