Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Appendice al Regolamento del Fondo di previdenza dei Medici di Medicina Generale

Art. 1
(Campo di applicazione )

1. I medici e gli odontoiatri addetti ai servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dell’art. 6, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Enpam, conservano l’iscrizione al Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, senza soluzione di continuità.

2. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.

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