Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Art. 21
(entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 1984.            Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’ENPAM n° 84/Adel 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell’E.N.P.A.M. n° 69/A del 19 giugno 1998 e 101/A del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.

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