Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Art. 20
(stabilità della gestione)
1. In caso di cessazione dell’attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell’ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 2 comma 4, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e’ già maturato il diritto, vengono assicurati dall’ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L’eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l’insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l’ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell’E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.

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