Art. 19
(gestione degli acconti di precedenti regolamenti)
1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.