Art. 16
(competenze del comitato consultivo)
1. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio d’Amministrazione dell’ENPAM ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statuto dell’Ente;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell’Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall’applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l’attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l’attuazione dell’art. 14 di esso;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
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