Regolamento del Fondo dei Medici di Medicina Generale

Art. 10
(requisiti e misura della pensione in caso di invalidità permanente e premorienza)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all’iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell’art. 7, sarebbe spettata all’iscritto in caso di cessazione dell’attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera a), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci. La medesima maggiorazione viene applicata, altresì, agli anni di cui alla lettera a), comma 8, del richiamato art. 7, ove l’iscritto abbia effettuato il riscatto di cui al precedente art. 3, comma 9.
3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4.In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l’anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell’incremento percentuale calcolato sino alla seconda cifra decimale- fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell’eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell’ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all’importo di cui al comma 5, l’ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell’ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell’ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell’Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

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