Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 8
(Durata dell’obbligo contributivo)

1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell’iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all’iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall’Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per  invalidità. L’iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento del 65° anno di età, può chiedere di proseguire nella contribuzione di cui all’art. 3, comma 3, fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché quello di cui all’art. 4, deve essere corrisposto per lo stesso periodo specificato al precedente comma 1, fatto salvo quanto disposto dall’art. 4, comma 4.

3. L’iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all’esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo continuativo di ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.

4. L’evento di cui al comma 3, deve essere comunicato all’Ente, a pena di decadenza dal diritto all’esonero, entro 180 giorni dall’insorgere della malattia o dal verificarsi dell’infortunio, per consentire all’Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all’atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all’esercizio dell’attività professionale.

5. L’esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l’infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all’esercizio dell’attività.

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